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SCAMBIO DATI TRA OPERATORI
In ottemperanza alla delibera 294/2006/R/GAS di seguito i mezzi di comunicazione messi a disposizione:
- PEC – legalmail@daienergia.it
- POSTA ORDINARIA – Dai Enerigia S.r.l. – Piazza Duomo, 62 – 67100 – L’Aquila
RECLAMI e MODULISTICA (formato stampabile)
- RECLAMO E SEGNALAZIONE (Contratti e fatturazione): Reclami e segnalazioni luce e gas
- RECLAMO E SEGNALAZIONE (Misure, mercato e lavori): Reclami e segnalazioni luce e gas
- DENUNCIA SINISTRO (modulo assicurazione gas): Modulo denuncia sinistro
- PRESCRIZIONE BREVE NEI CASI DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI 2 ANNI : Modulo
L’invio dei moduli in forma scritta può avvenire tramite:
- Servizio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: reclami@daienergia.it
- Servizio di posta ordinaria al seguente indirizzo: DaiEnergia S.r.l. – Piazza Duomo n. 62 (ingresso in via Crispo Monti) 67100 – L’Aquila
MOROSITA’
In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento.
I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate. Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 CC (“Imputazione del pagamento agli interessi”), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, DaiEnergia avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte DaiEnergia, e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail amministrazione@daienergia.it.
DaiEnergia, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della Fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al cliente della diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da DaiEnergia.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, DaiEnergia ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura. Ai sensi del successivo art. 21, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, DaiEnergia potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura richiedendo al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
CLIENTI VULNERABILI
Il presente provvedimento definisce le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale. DELIBERA 14 MARZO 2023 , modulo1 e modulo2 Per ulteriori informazioni si può fare riferimento a seguente link: https://www.arera.it/consumatori
AUTOLETTURA
L’autolettura può essere comunicata tramite l’app DaiEnergia dal 24 a 30 del mese di riferimento. Qualora venga fornita l’autolettura in fattura viene riportato il dato reale.
ACCESSO AI CONSUMI STORICI DA PARTE DEL CLIENTE FINALE
Tramite l’app DaiEnergia il cliente finale può accedere a tutte le fatture luce e gas del periodi di fornitura ove controllare i dati relativi ad i consumi.
INFORMAZIONI SU EFFICIENZA ENERGETICA (D.Lgs 102/14 art.9)
Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente è il servizio al quale ci si può rivolgere per ricevere informazioni riguardanti i servizi elettrico, gas, idrico e telecalore, e per essere aiutati a risolvere problemi che non abbiano trovato soluzione tramite un reclamo scritto inviato all’operatore o al gestore
REMIT (Cos’è, A chi si applica, Obblighi e divieti, Il ruolo dell’Autorità, Informazioni)
Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 1227/2011 sull’integrità e la trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso – REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), cui è stata data attuazione in Italia con la legge 30 ottobre 2014, n. 161/2014.
GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA
Clicca sul seguente link per accedere alla guida interattiva della bolletta: Guida DaiEnergia
ASSICURAZIONE CLIENTE FINALE
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
- i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Clicca qui per scaricare il contratto di assicurazione cliente finale.
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS – ART. 13 DEL. 40/2014/R/GAS
Clicca qui per scaricare tutte le info ed i relativi moduli allegati in merito all’accertamento della sicurezza post contatore
PORTALE OFFERTE
Se il link non si apre clicca sul link che segue per accedere al Portale offerte: https://www.arera.it/consumatori/il-portale-offerte
CANONE RAI – Art. 6. Dichiarazioni, reclami e rimborsi.
In vigore dal 05/06/2016
1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche’ della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’ tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello e’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalita’ di presentazione della dichiarazione di non detenzione e’ data ampia pubblicita’ nei siti web dell’Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, e’ effettuata con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse e’ data ampia pubblicita’ nei siti web dell’Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
3. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l’importo, ai fini dell’accredito, da parte dell’impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalita’, tempi e contenuti definiti d’intesa entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalita’ approvate dall’Autorita’.
5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita’, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l’impresa elettrica comunica all’Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT.
7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e’ stato effettuato il rimborso.
PROVVEDIMENTO GARANTE DELLA PRIVACY N. 204 DEL 5 MAGGIO 2016
Tale informativa è resa disponibile attraverso i siti web istituzionali dell´Agenzia delle entrate e della RAI
CONCILIAZIONE RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE
Il Cliente che, dopo aver inviato il Reclamo, ritenesse insoddisfacente la risposta o qualora siano trascorsi 40 giorni solari dall’invio del reclamo senza aver ricevuto risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. L’elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile accedendo direttamente al sito web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l’indirizzo e-mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore al numero 800.166.654.
ALLUVIONE – DELIBERAZIONI
- DELIBERAZIONE 267/2023 – Documento scaricabile
- DELIBERAZIONE 565/2023 – Documento scaricabile
Modalità di pagamento delle fatture sospese (art.8 della delibera 267/2023)
Per le bollette sospese è prevista una rateizzazione, senza discriminazioni o interessi a carico degli utenti finali, non cumulabili e con lo stesso importo.
Il pagamento delle rate avverrà:
- con la medesima periodicità di fatturazione finora applicata
- in base a un importo non inferiore a 20 € ciascuna
- per un periodo pari a 12 mesi, che può essere ridotto mantenendo la stessa periodicità, nel caso in cui l’importo risultasse inferiore a 20 €.
L’utente ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento senza rateizzazioni o concordando un piano di durata inferiore con il proprio fornitore. Se l’importo totale è inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.